Repubblica Italiana
Provincia Autonoma di Trento
LEGGE PROVINCIALE 6 AGOSTO 1991 N° 16
Disciplina della raccolta dei funghi
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE
promulga
la seguente legge:
Art. I
Finalità
1. La presente
legge disciplina la raccolta dei funghi al Fine di:
a) conservare agli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza di Funghi
spontanei ed evitare gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico,.
b) assicurare la tutela delle risorse naturali e la conservazione dell'ambiente di
diffusione delle specie Fungine.
Art. 2
Modalità di raccolta
Nel territorio
della provincia la raccolta dei Funghi spontanei, sia commestibili che non, è ammessa in
quantità non superiore a due chilogrammi al giorno per persona di età superiore ai dieci
anni, previo rilascio dell'apposito permesso di raccolta di cui all'articolo 3.
2. I minori di anni dieci possono esercitare la raccolta se accompagnati da familiare in
possesso del permesso, fermo restando il limite massimo ammesso.
3. Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta
ad altri, ecceda da solo il predetto limite.
4. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta
e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi.
5. È vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta
rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno.
6. È vietato altresì effettuare la raccolta dei funghi dalle ore 19.00 alle ore 7.00.
Art. 3
Permesso per la raccolta
La raccolta dei
funghi subordinata al rilascio da parte dei sindaco o di organi dal medesimo delegati di
apposito permesso, redatto secondo io schema di cui all'allegato A della presente legge.
2. il permesso è personale, ha validità fino al massimo di un mese ed abilita alla
raccolta nell'ambito dei territorio dei comune che lo ha rilasciato con l'osservanza dei
limiti quantitativi stabiliti dai comma i dell'articolo 2 e di tutte le altre prescrizioni
stabilite dalla presente legge.
3. Con provvedimento da assumere entro il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in
vigore della presente legge ogni comune determina le modalità ed i criteri nel rilascio
dei permessi. In tale provvedimento possono essere stabiliti:
a) il numero massimo di permessi annualmente rilasciabili, in relazione all'estensione e
alla qualità dei territorio, nonché al numero degli abitanti;
b) le quote di pagamento cui subordinare il rilascio dei permessi, che comunque non devono
essere inferiori a lire 5.00O e non superiori a lire 5O.O00;
c) gli organi delegati ai rilascio dei permessi.
4. in caso di ritardo o di omissione da parte del comune nell'assumere il provvedimento di
cui ai comma precedente si applica l'articolo 69 dei testo unico delle leggi regionali
sull'ordinamento dei comuni, approvato con decreto dei Presidente (della Giunta regionale
19gennaio 1984, n. 6/L. in caso di modifiche successive, queste dovranno essere assunte
dai comune con apposito provvedimento entro il termine perentorio dei 31 marzo di ogni
anno.
5. Il provvedimento di cui ai comma 3 del presente articolo può essere assunto, previo
accordo e con le stesse modalità e criteri, da più comuni limitrofi. in tal caso il
permesso rilasciato da ogni singolo comune abilita alla raccolta nell'ambito territoriale
di ogni comune interessato.
6. Avuto riguardo alle antiche consuetudini locali, le disposizioni di cui al comma 1 dei
presente articolo non si applicano per i cittadini residenti in un comune della provincia.
Non si applicano inoltre per i proprietari o possessori di aree boscate non inferiori ad
un ettaro, ancorché non residenti in un comune della provincia, limitatamente alla
raccolta sui fondi di proprietà o possesso.
7. La qualità di residente è comprovata da un valido documento di identificazione da cui
risulti la residenza; la qualifica di proprietario o possessore di cui al comma 6 deve
essere documentata da apposito attestato rilasciato, su richiesta, dal comune competente
per zona.
8. Gli interessati devono esibire, su richiesta degli agenti di controllo, un valido
documento di identificazione da cui risulti la residenza, il permesso o l'attestato di cui
ai comma 7 del presente articolo unitamente ad idoneo documento di identificazione.
Art. 4
Permessi speciali
1. Il comune
può rilasciare speciali permessi per la raccolta di Funghi in quantità superiore a due
chilogrammi ai soggetti residenti nel proprio territorio per i quali la raccolta dei
funghi costituisce fonte di lavoro e di sussistenza.
2. Tali permessi sono gratuiti, hanno validità annuale e per l'ambito territoriale di
competenza dei comune che li rilascia. Il loro numero complessivo non può superare il
limite massimo di un permesso ogni cento ettari di terreno interessato. Le domande di
rilascio dei permessi devono essere presentate entro il l° marzo di ogni anno e sono
esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime.
3. Speciali permessi a titolo gratuito possono essere rilasciati a gruppi micologici in
occasione di mostre, corsi, congressi nazionali ed internazionali, svolti nel territorio
provinciale e aventi carattere culturale, scientifico e didattico e per la durata delle
manifestazioni medesime.
Art. 5
Zone interdette alla raccolta
Al Fine di
prevenire nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici ed abiotici
che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante
componenti il bosco, la raccolta dei funghi spontanei in singole zone può essere vietata
con deliberazione della Giunta provinciale, adottata su proposta dei servizio competente
in materia di foreste o dei comuni interessati e sentiti i proprietari interessati. La
deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.
il divieto è reso esecutivo mediante la collocazione a carico dell'amministrazione
provinciale lungo il perimetro dei territorio interessato di cartelli indicatori.
2. Per i fini di cui ai comma 1 ed in alternativa al divieto ivi previsto, la Giunta
provinciale, su proposta del servizio competente in materia di foreste e sentiti i comuni
interessati, può determinare il numero massimo dei permessi rilasciabili dai singoli
comuni per la raccolta dei funghi in dette zone.
3. Nell'ambito della disciplina e tutela dei parchi naturali provinciali possono essere
istituite, ai sensi dell'articolo 20, comma terzo, della legge provinciale 6 maggio 1988,
n. 18, riserve speciali aventi specifica finalità micologica nelle quali è vietata la
raccolta dei funghi.
4. La raccolta dei funghi può essere interdetta dal proprietario del fondo o da chi ne ha
titolo legittimo con l'apposizione a loro cura e spese di tabelle nei modi previsti dalle
leggi vigenti e recanti l'esplicito divieto.
5. È vietato rimuovere o danneggiare i cartelli indicatori e le tabelle di divieto.
Art. 6
Informazione
L'informazione
sull'attuazione della legislazione provinciale concernente la disciplina della raccolta
dei Funghi può essere affidata anche alle strutture della promozione turistica previste
dalla vigente legislazione e le medesime strutture possono essere delegate al rilascio dei
permessi previsti dall'articolo 3 della presente legge.
Art. 7
Vigilanza
Sono incaricati
dell'osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla
caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i custodi forestali dei comuni, dei
loro consorzi e della Magnifica Comunità generale di Fiemme, nonché gli agenti giurati
designati da enti e da associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della
natura, degli animali, del paesaggio e dell'ambiente naturale ed abbiano frequentato un
apposito corso abilitante e, su richiesta del presidente della Giunta provinciale, gli
organi di pubblica sicurezza.
Art. 8
Sanzioni
Ferma restando
l'applicazione delle sanzioni penali là dove il fatto costituisce reato, per la
violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 30.000 per ogni chilogrammo, o frazione,
di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 40.000 per ogni chilogrammo, o frazione,
di funghi raccolti in difetto del permesso previsto dall'articolo 3;
c) la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 60.000 per ogni chilogrammo, o frazione,
di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta, di cui all'articolo 5, comma 1;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 600.000 per la rimozione o
il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all'articolo 5, commi 1 e 4;
e) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 60.000 per chi violi le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4, 5 e 6.
2. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni
della stessa disposizione previste dalla presente legge, soggiace alle sanzioni
amministrative previste per ciascuna violazione.
3. Per la violazione delle disposizioni della presente legge commessa nei parchi naturali
provinciali si applicano le sanzioni nella misura prevista dall'articolo 29 della legge
provinciale 6 maggio 1988, n. 18.
4. Le violazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo
comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'intera
quantità di funghi alla quale procede direttamente il personale che accerta l'infrazione.
I funghi confiscati vengono consegnati, previa ricevuta, ad istituti di beneficenza e/o
assistenza. In caso di dubbia commestibilità i funghi confiscati devono essere distrutti.
Della destinazione o della distruzione sarà fatta menzione nei verbale di accertamento
dell'infrazione. In caso di rifiuto a consegnare i funghi raccolti, a seguito di formale
intimazione, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nelle lettere a), b) e c) del
comma 1 è raddoppiata, previa stima, da parte dell'agente della quantità di funghi
detenuti.
5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nel presente
articolo, si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza archiviazione di cui
all'articolo 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente preposto
al servizio competente in materia di foreste.
7. Le somme riscosse sono introitate nei bilancio della Provincia.
Art. 9
Norma transitoria
Le disposizioni
di cui alla presente legge relative all'obbligo dei permesso per la raccolta dei Funghi
non si applicano fino a quando non sia stato adottato il provvedimento di cui all'articolo
3, comma 3.
Art. 10
Regolamento di esecuzione
Salvo
l'emanazione di apposite norme di esecuzione della presente legge, da effettuarsi dopo
aver sentiti i rappresentanti dei comuni e delle amministrazioni separate dei beni di uso
civico, rimane in vigore, per quanto compatibile, il regolamento approvato con decreto del
Presidente della Giunta provinciale 13 gennaio I 975, n. 4-35/Legisl.
Art. li
Norma abrogativa
Sono abrogati
gli articoli da 1 a 8 della legge provinciale 28 luglio 1986, n. 20
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
VISTO!
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA Dl TRENTO |