Rif. Leg.vi: |
L.P. Trento 6 agosto 1991, n. 16 Disciplina delle raccolta dei funghi. L.P. Trento 9 settembre 1996, n. 6 - art. 63 Modifiche alla L.P. 16/1991. D.P.G.P. Trento 11 luglio 1997, n. 8-52/Leg. Regolamento della L.P. 16/1991 Delib. G.P. Trento 24 aprile 1996, n. 4066 Determinazione dell'ammontare delle somme per la raccolta dei funghi. |
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La Provincia Autonoma di Trento, al momento dell'emanazione della Legge 352/1993 "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei e conservati", aveva già adottato la propria disciplina per la raccolta dei funghi sul suo territorio prima con la Legge Provinciale n. 13/1973, sostituita dalla Legge Provinciale n. 20/1986 ed infine con la Legge Provinciale n. 16 del 6 agosto 1991, attualmente in vigore con alcune modifiche ed integrazioni successivamente apportate. L'iter procedurale di quest'ultima legge è stato alquanto difficile e tormentato in quanto il Governo, avanzando alcuni rilievi sulla legittimità di alcune norme, ha restituito l'atto legislativo alla Provincia Autonoma di Trento, proponendone il riesame. Ma la Commissione incaricata prima ed il Consiglio provinciale poi, hanno respinto politicamente le osservazioni governative, riapprovando la legge nel testo originale, senza operare alcuna modifica. La legge è entrata così in vigore il giorno 11 settembre 1991, anche se per uno degli aspetti centrali, cioè quello dell'obbligo di munirsi del permesso per i non residenti in provincia di Trento, le disposizioni sono state applicate solo nell'anno 1992, quando i comuni hanno provveduto a dotarsi di regolamentazioni per il rilascio dei citati permessi. La Legge Provinciale 9 settembre 1996, n. 8, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997, ha poi sostituito il permesso con la denuncia di raccolta ed il successivo Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Trento 11 luglio 1997, n. 8-52/Leg. (Regolamento della Legge Provinciale n. 16/1991) entrato in vigore il 3 settembre 1997, ha stabilito, tra l'altro, le modalità di effettuazione della "denuncia di inizio dell'attività di raccolta dei funghi" e delle relative forme di pagamento. In sintesi, la legge prevede: Modalità di raccolta: La raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, è ammessa in quantità non superiore a due chilogrammi al giorno per persona di età superiore ai 10 anni. Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite. I minori di 10 anni possono esercitare la raccolta se accompagnati da familiare, fermo restando il limite massimo ammesso. Ai raccoglitori è fatto obbligo di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi. È vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno, usare nella raccolta rastrelli, uncini od altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno. È altresì vietato effettuare la raccolta dei funghi dalle ore 19 alle ore 7. Denuncia di inizio dell'attività di raccolta dei funghi: Nel territorio della provincia di Trento la raccolta dei funghi è consentita a chiunque sia in possesso della "denuncia di inizio dell'attività" medesima previo pagamento della somma prevista (La Giunta provinciale di Trento, con delibera n. 4066 del 24 aprile 1997, ha determinato l'ammontare delle somme: per un giorno L. 15.000 - per tre giorni L. 28.000 - per una settimana L. 40.000 - per un mese L. 100.000). Non sono soggetti alla denuncia e quindi al pagamento: 1) i cittadini residenti in un comune della provincia di Trento, 2) i proprietari o possessori di aree boscate non inferiori ad un ettaro costituite da un corpo unico, ancorché non residenti in provincia di Trento, limitatamente alla raccolta sui fondi di proprietà o in possesso; 3) i cittadini residenti in comuni non appartenenti alla provincia di Trento, limitatamente alla raccolta nei fondi di proprietà dei medesimi comuni ubicati in provincia di Trento. La qualità di residente deve essere comprovata da un documento di identificazione; la qualità di proprietario o possessore deve essere documentata da apposito attestato rilasciato, su richiesta, dal comune competente per zona o da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e da un valido documento di identificazione. La denuncia di inizio dell'attività di raccolta dei funghi è personale e non trasferibile. È presentata dall'interessato al comune nel cui territorio intende esercitare la raccolta e deve recare le generalità, il periodo di svolgimento della stessa e l'avvenuto pagamento della somma dovuta che può essere effettuato contestualmente alla presentazione della domanda al competente funzionario comunale. È possibile altresì effettuare il pagamento con bollettino di conto corrente postale intestato al comune, o con versamento a nome del tesoriere comunale, indicando nella causale la dicitura "versamento per la raccolta dei funghi", le generalità del richiedente ed il periodo di raccolta o mediante l'impiego di idonei sistemi automatizzati collocati dal comune sul proprio territorio. In questi casi, la ricevuta di versamento sostituisce la denuncia di inizio dell'attività di raccolta e costituisce titolo sufficiente per la stessa. La ricevuta deve essere conservata per l'intero periodo di raccolta ed esibita a richiesta, unitamente ad un valido documento di identificazione. Permessi speciali: Il comune può rilasciare, ai soggetti residenti nel proprio territorio per i quali la raccolta dei funghi costituisce fonte di lavoro e sussistenza, speciali permessi gratuiti e con validità annuale, per la raccolta in quantità superiore ai due chilogrammi. Ai gruppi micologici, il cui statuto preveda finalità di carattere culturale, scientifico e didattico, ed agli enti che svolgono attività di ricerca in campo micologico, possono essere rilasciati permessi speciali a titolo gratuito in occasione di mostre, corsi, congressi nazionali ed internazionali svolti nel territorio provinciale, valevoli per la durata delle manifestazioni medesime. Il rilascio di tali permessi spetta al comune sul cui territorio si intende effettuare la raccolta ovvero al dirigente del servizio foreste in caso di raccolta in ambiti territoriali sovracomunali non omogenei. Il permesso speciale deve indicare i soggetti che intendono effettuare la raccolta ed il periodo della stessa. Zone interdette alla raccolta: Con apposita deliberazione la Giunta provinciale può vietare la raccolta dei funghi spontanei in singole zone, rendendola esecutiva mediante collocazione, a suo carico, di cartelli indicatori lungo il perimetro del territorio interessato. Può altresì istituire riserve speciali aventi specifica finalità micologica nella quali sia vietata la raccolta dei funghi. Anche il proprietario del fondo, o chi ne ha titolo legittimo, può interdire la raccolta dei funghi con l'apposizione a propria cura e spese di apposite tabelle recanti l'esplicito divieto. È comunque vietata la costituzione di riserve private di raccolta a pagamento. Sanzioni: Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali là dove il fatto costituisca reato, sono previste le seguenti sanzioni amministrative: Lire 30mila per ogni kg, o frazione, di funghi raccolti oltre la quantità consentita; Lire 40mila per ogni kg, o frazione, di funghi raccolti in difetto della denuncia o del pagamento della somma prevista, o nel fondo interdetto dal legittimo proprietario; Lire 60mila per ogni kg, o frazione, di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta nelle zone vietate dalla P.A.. La violazione di queste norme, oltre alla sanzione amministrative pecuniaria, comporta la sanzione accessoria della confisca dell'intera quantità di funghi alla quale procede direttamente il personale che accerta l'infrazione. Detto personale è pure autorizzato a distruggere i funghi di dubbia commestibilità che ha confiscato. In caso di rifiuto a consegnare i funghi raccolti, a seguito di formale intimazione, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a qui prevista, è raddoppiata previa stima, da parte dell'agente, dei funghi detenuti. I funghi confiscati vengono consegnati, con ricevuta, ad istituti di beneficienza e/o assistenza. È soggetto altresì alla sanzione amministrativa di Lire 300mila chi costituisce riserve private di raccolta a pagamento; la sanzione di Lire 200mila per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli e delle tabelle indicatrici del divieto di raccolta; Lire 20mila per chi non pulisce sommariamente i funghi sul luogo di raccolta, li trasporta con contenitori non idonei, danneggia, distrugge funghi sul terreno, usa rastrelli, uncini o effettua la raccolta nelle ore non consentite. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni, soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione. Vigilanza: Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i custodi forestali dei comuni, dei loro consorzi nonché gli agenti giurati. La Provincia Autonoma di Trento organizza appositi corsi per aspiranti guardie giurate, al termine dei quali il Presidente della Giunta provinciale, su proposta del Servizio foreste, provvede a nominare gli agenti giurati che hanno conseguito l'idoneità. L'atto di nomina, che diviene operante con successivo decreto del questore, abilita i proposti agenti giurati alla vigilanza sulla raccolta dei funghi nell'ambito del territorio di una o più stazioni forestali. La nomina ha validità per un periodo di tempo non superiore a cinque anni. Gli agenti giurati sono muniti di specifico tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente della Giunta provinciale. |
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